di Giuseppe Natoli Rivas Commento già pubblicato il 25 gennaio 2018 da “Il Postalista, nella rubrica La sentenza del 22 febbraio“
Tutti i commentatori si dimenticano che esiste il Diritto Amministrativo: di conseguenza gli Avvocati dovrebbero fare notare ai Sigg. Giudici che in assenza di precisa denuncia di furto di quel “documento” (che non è affatto documento, come avanti vedremo), si deve considerare che oggetto pervenuto nelle mani del possessore come “res nullius” cioè come cosa di nessuno, come se fosse stata “trovata” nella spazzatura! ed è quello che è accaduto a tutti i cd. documenti indirizzati alle pubbliche amministrazioni, dopo lo smistamento legale degli atti da archiviare. Vogliate considerare e precisare che quando si parla di “documenti” si intendono quegli atti descritti nelle leggi e circolari ministeriali e non genericamente attribuiti alla amministrazione per effetto di un indirizzo sul fronte della missiva.
In altre parole, per definire un atto ” “documento” esso deve avere un contenuto significativo e rilevante, come ben si esprime il Sandulli (Enc. del diritto XIII 1964 pag. 607) è tale…. “se contenga scritti, quanto disegni, fotografie ecc. destinati ad essere conservati“ (quindi solo quelli descritti nelle fonti di legge che classificano gli atti soggetti a registrazione – divisi in quindici categorie, classi e fascicoli) ben indicati dalle fonti regolamentari.
Di conseguenza non possono essere considerati atti di archivio le parti di involucro che contenevano il documento trasmesso al rappresentante dell’Ente pubblico (Sindaco, presidente Tribunale, Prefetto ecc.) non essendo contemplati dalla normativa in riferimento che definisce inalienabili i singoli ” documenti” (DPR 30 Sett. 1963 art 18)
In conclusione, tutte le cartoline, buste, involucri postali spediti alle P.A negli anni passati, anche se non elencati nelle deliberazioni di scarto, sono di ibero possesso di chicchessia, come posseduti da tempo immemorabile e codificato già nel Diritto Romano!!
Miei cari colleghi collezionisti, abbiate coraggio di resistere in giudizio alle sopraffazioni dei funzionari delle sovrintendenze che, da ignoranti di legislazione amministrativa, si divertono a definire demaniali quei pezzi di carta straccia indirizzati ai sindaci !!! non è scritto da nessuna parte che tutto quello che “è indirizzato al Sindaco è demaniale”, come innanzi spiegato! il contenuto sì, ma non l’involucro, che magari deteriorato è stato “conservato” dal collezionista!
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