Legislatura 17ª – 2ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 426 del 17/10/2017
GIUSTIZIA (2ª) MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017 – 426ª Seduta Presidenza del Presidente D’ASCOLA
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli. IN SEDE REFERENTE
(2864) Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 settembre.
Il presidente D’ASCOLA avverte che si procederà all’esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2864 e pubblicati in allegato.
Dopo un breve intervento del senatore CASSON (Art.1-MDP), che illustra gli emendamenti a propria firma 1.15, 1.16, 1.25, 1.28 e 3.2, prende la parola il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) soffermandosi in particolare sull’emendamento 1.3, volto ad inserire un comma aggiuntivo all’articolo 518-bis, primo comma, lettera a), del codice penale, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del disegno di legge n. 2864. Con la suddetta proposta emendativa si intende riferire la nozione di bene culturale, rilevante ai fini della legge penale, alle cose mobili e immobili definite “beni culturali” dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nell’ottica di delimitare con maggiore chiarezza l’ambito oggettivo di applicazione della nuova normativa. Si sofferma poi sull’emendamento 4.1, finalizzato ad introdurre l’articolo 25-terdecies del decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di riciclaggio devastazione e saccheggio di beni culturali ed attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali.
Il senatore GIOVANARDI FL (Id-PL, PLI))( ribadisce in premessa le forti perplessità sul contenuto del testo, trasmesso dall’altro ramo del Parlamento, già espresse in sede di discussione generale, in quanto l’intervento in oggetto comporta un inasprimento eccessivo e ingiustificato delle pene in materie di reati contro il patrimonio culturale. A suo avviso la nuova normativa sanzionatoria proposta con il disegno di legge n. 2864 non consente in alcun modo di distinguere con nettezza il confine tra il penalmente lecito e l’illecito, rischiando con ciò di coinvolgere in pesanti quanto ingiustificate vicende processuali anche comuni cittadini o esercenti l’attività di vendita e commercio di oggetti di antiquariato. Con le proposte emendative a propria firma, che si intendono da lui illustrate, si vuole fare chiarezza e delimitare con maggiore precisione l’ambito di applicazione del disegno di legge citato ai comportamenti consapevolmente posti in essere e finalizzati al compimento di attività delittuose e terroristiche, tenendo invece fuori dal perimetro applicativo lo svolgimento di attività professionali condotte in modo onesto e trasparente. Infine provvede a riformulare il proprio emendamento 1.7 nell’emendamento 1.7 (testo 2), pubblicato in allegato, nel senso di sopprimere il capoverso Art. 518-sexies del codice penale, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del disegno di legge citato.
Il senatore BUCCARELLA (M5S) illustra l’emendamento 1.24, volto a modificare l’articolo 518-duodecies, primo comma, lettera b) del codice penale – come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del disegno di legge n. 2864 – aggiungendovi le parole “conoscendone la falsità”. Scopo della proposta è quindi di specificare che la sanzione della reclusione da uno a sei anni e della multa fino ad euro diecimila – contenuta nel nuovo articolo 518-duodecies, primo comma, lettera b),del codice penale – punisca chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, ponga in commercio, “conoscendone la falsità”, esemplari contraffati, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica nonché di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Sottolinea l’esigenza di introdurre una siffatta precisazione in quanto la fattispecie in oggetto, a differenza della previsione di cui all’articolo 518-duodecies, primo comma, lettera a) del codice penale – come introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del disegno di legge n. 2864 – punisce soggetti che detengono beni culturali senza aver concorso alla loro contraffazione, alterazione o riproduzione, uniformando in tal modo la previsione di cui alla citata lettera b) a quella delle successive lettere c) e d).
La senatrice MUSSINI (Misto) illustra l’emendamento a propria firma 5.0.1, che è volto, analogamente alla proposta emendativa 1.3 del senatore Caliendo, a specificare la nozione di beni culturali rilevanti ai fini della legge penale. Sottolinea peraltro che la proposta emendativa in oggetto, a differenza di quella presentata dal senatore Caliendo, circoscrive la nozione di beni culturali ai beni mobili e immobili di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Pure riconoscendo l’estrema complessità dell’opera di individuazione di una nozione di beni culturali rilevante ai fini della legge penale, ritiene assolutamente necessaria questa opera definitoria, anche in ossequio ai principi di determinatezza e tassatività della sanzione penale.
Il senatore PALMA (FI-PdL XVII),pur apprezzando l’emendamento 1.3 a prima firma del senatore Caliendo quanto all’obiettivo di chiarire l’oggetto e la nozione di beni culturali penalmente rilevante, ritiene insoddisfacente un generico rinvio al decreto legislativo n. 42 del 2004, occorrendo invece circoscrivere con maggiore rigore il perimetro applicativo del disegno di legge n. 2864. A tale riguardo sottolinea, ad esempio, la necessità di coordinare tale intervento con la procedura amministrativa volta ad apporre il vincolo di bene culturale secondo quanto previsto dall’articolo 13 del citato codice dei beni culturali, anche allo scopo di evitare un indiscriminato ricorso alla sanzione penale anche di fronte a comportamenti sprovvisti della consapevole volontà di perseguire attività delittuose. Ritiene infatti che alcune parti del disegno di legge testé citato rischiano di configurarsi come vere e proprie “norme penali in bianco”, in contrasto con il principio di legalità in materia penale di cui all’articolo 25 della Costituzione.
Interviene il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) al solo fine di precisare, rispetto alle considerazioni testé svolte dal senatore Palma, che non è semplice poter circoscrivere la portata applicativa della nozione di bene culturale con maggior rigore rispetto a quanto contenuto nella proposta emendativa 1.3 a propria firma. Infatti, la nozione di bene culturale caratterizza l’intera disciplina del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e non solo talune disposizioni ivi contenute. Ritiene peraltro ben accetta qualsiasi proposta volta a migliorare la formulazione da lui prospettata nel rispetto della ratio sottesa al suo emendamento.
Il relatore, senatore CUCCA (PD), pur condividendo talune perplessità testé sollevate con particolare riferimento alle problematiche relative alla definizione esatta di beni culturali rilevante ai fini penale, ritiene non di meno condivisibile l’impostazione di fondo sottesa al disegno di legge n. 2864 e assolutamente necessario che esso vada approvato in tempi brevi e comunque entro la fine della legislatura.
Svolte queste necessarie premesse, esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati e parere favorevole al solo ordine del giorno G/2864/1/2.
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.
Chiede quindi la parola il senatore PALMA (FI-PdL XVII), esprimendo rammarico per i pareri testé enunciati dal relatore e dal rappresentante del Governo. Pur dando atto al relatore della sua consueta lealtà ed onestà intellettuale, ricorda a tutti che, a seguito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, il sistema istituzionale è ancora caratterizzato da un bicameralismo perfetto. Conseguentemente appare del tutto impropria questa forzata accelerazione dell’iter legis, anche in presenza di chiari errori di carattere tecnico che affliggono il testo in esame e che andrebbero corretti nella fisiologica dinamica della navette parlamentare. Oltretutto, ribadisce che talune previsioni del disegno di legge n. 2864 appaiono porsi in contrasto con diritti fondamentali e inviolabili della persona umana che andrebbero tutelati. Ritiene pertanto opportuno intervenire sul disegno di legge n. 2864, attraverso emendamenti mirati e circoscritti, che possano consentire di risolvere i problemi segnalati e permettere in breve tempo l’approvazione del disegno di legge in modo da assicurarne l’entrata in vigore entro la fine della legislatura.
Dopo un breve intervento del senatore GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)), il quale ribadisce la propria contrarietà all’impostazione di fondo sottesa al disegno di legge n. 2864, manifestando la ferma opposizione a qualsiasi tentativo di utilizzare il diritto penale in chiave strumentale ed ideologica, prende la parola il relatore CUCCA (PD), al solo fine di precisare che, anche nei casi in cui i testi non vengono modificati da un ramo del Parlamento, i dibattiti ed in generale i lavori parlamentari rappresentano un valido strumento di ausilio interpretativo che viene fornito ai giudici.
il seguito dell’esame congiunto è, infine, rinviato.
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